COME ADEGUARSI

Il Datore di Lavoro delle aziende in cui ci sia almeno 1 lavoratore deve provvedere a tutelare la Salute e la Sicurezza di tutti i lavoratori.

Tale compito deve essere svolto mediante:
- la redazione scritta della valutazione di tutti i rischi aziendali (D.V.R. Documento di Valutazione dei Rischi o Procedure Standardizzate)
- la istituzione di un Piano di Emergenza ed Evacuazione
- l'erogazione di tutti i corsi di formazione previsti dal Testo Unico DLgs. 81/08
- la nomina del medico competente al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria (nei casi previsti dalla normativa)

NB: a partire dal 01 giugno 2013 non è più accettata l'autocertificazione (legge di stabilità art.388)

Inoltre, deve provvedere affinchè vengano messe in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla valutazione dei rischi (fornitura d.p.i. dispositivi di protezione individuale, addestramento specifico per d.p.i. terza categoria, formazione specifica per lavori in quota, montaggio smontaggio ponteggi, utilizzi di macchine speciali quali carrelli elevatori, gru, trattori agricoli, piattaforme di lavoro elevabili, etc)

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: DVR O PROCEDURE STANDARDIZZATE?

La valutazione dei rischi deve essere effettuata Sempre. Dal 01 giugno 2013, infatti, non è più accettata alcuna Autocertificazione, come indicato dalla Legge di Stabilità art. 388 e come indicato sul sito del Ministero del Lavoro, e pertanto è necessario possedere una delle due valutazioni dei rischi:

Procedure Standardizzate o DVR.

La scelta è basata su parametri oggettivi circa la "rischiosità" dell'azienda: la valutazione secondo le procedure standardizzate può essere effettuata solo in aziende "non a rischio", e che comunque non si trovino nelle seguenti condizioni:

• Aziende che occupano più di 50 lavoratori.
• Aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.
• Centrali termoelettriche;
• Impianti ed installazioni nucleari;
• Fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
• Esposizione dei lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.

Per la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate il Ministero del Lavoro mette a disposizione la modulistica che può essere compilata con l'ausilio di un nostro esperto che possa aiutare il Datore di Lavoro ad analizzare correttamente tutti i rischi presenti in azienda. La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) deve essere obbligatoriamente effettuata (art. 17 DLgs. 81/08) nelle aziende che non possono beneficiare della valutazione secondo procedure standardizzate, ma può comunque essere adottato anche dalle aziende "non a rischio" per una miglior definizione dei rischi aziendali. Tale documento deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. Il D.V.R. deve altresì riguardare la scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. Il D.V.R. deve essere munito di DATA CERTA. Quest'ultima può avvenire secondo metodo informatico o mediante la sottoscrizione, ai soli fini della determinazione della data, da parte del datore di lavoro congiuntamente al Rappresentante dei Lavoratori e del Medico Competente (ove nominato).

IL D.V.R. DEVE CONTENERE

Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

NB: In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

IL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Ai sensi dell'art. 43, il Datore di Lavoro provvede a stilare un piano da adottare in caso di pericolo grave ed immediato, che consenta ai lavoratori di cessare l'attività e mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.

Nel Piano di Emergenza ed Evacuazione il Datore di Lavoro:

• designa ed indica i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
• informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; - programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
• adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
• garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
 
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